Cronaca 03 Dic 2021 08:03

PASCOLI, LA LEGGE DELLA REGIONE ABRUZZO CHE DÀ PRIORITÀ AI LOCALI DICHIARATA ILLEGITTIMA DALLA CORTE COSTITUZIONALE

PASCOLI, LA LEGGE DELLA REGIONE ABRUZZO CHE DÀ PRIORITÀ AI LOCALI DICHIARATA ILLEGITTIMA DALLA CORTE COSTITUZIONALE

L’AQUILA – La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge che la Regione Abruzzo aveva approvato nell’aprile 2020 che ha previsto che a beneficiare dell’utilizzo dei pascoli sui terreni di uso civico sia per primo chi ci vive, chi ci ha lavorato per generazioni e continua a lavorarci, stabilendo canoni di affitto calmierati e uguali per tutti i residenti, in modo da non escludere dalle concessioni di pascolo chi non si può permettere di rialzare il prezzo per vincere l’asta.

La norma voleva dunque privilegiare i pastori abruzzesi rispetto a organizzazioni di fuori regione ed è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in quanto la materia afferente alle terre di uso civico, dove insistono quasi tutti i pascoli, è di competenza statale e non regionale.

Contestati innanzitutto gli articoli riguardanti le nuove regole di assegnazione: la legge 9 del 2020 della Regione infatti prevedeva che le terre a uso civico dovessero essere conferite prioritariamente a persone o società residenti nel comune (o nei comuni confinanti) in cui i terreni si trovano.

Un provvedimento che aveva l’intenzione di rispondere alle richieste dei pastori e di provare a porre un argine al fenomeno della cosiddetta mafia dei pascoli, che vedrebbe grandi aziende di fuori regione occupare vaste aree di terreni con il solo scopo di accedere ai fondi europei, pur senza garantire l’effettiva attività di pascolo degli animali.

Come evidenziato dalla Corte, “sia prima che dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il regime civilistico dei beni civici non è mai passato nella sfera di competenza delle Regioni e i decreti del Presidente della Repubblica con cui sono state trasferite, a queste ultime, le funzioni amministrative, non consentivano nel vigore del vecchio Titolo V (né consentono oggi, nel mutato assetto costituzionale) alle Regioni di invadere, con norma legislativa, la disciplina di tali assetti fondiari collettivi, estinguendoli, modificandoli o alienandoli”.

Secondo il ricorrente, la norma regionale determinerebbe, in primo luogo, una “potenziale” violazione dell’art. 2 Cost., in quanto, concretando una distorsione dell’istituto di uso civico così come disciplinato dalla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), il cui art. 1 riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, limiterebbe l’esercizio di un diritto fondamentale storico attribuito alla persona nell’ambito di una formazione sociale in cui si svolge la sua personalità.

In secondo luogo, la norma regionale impugnata violerebbe anche l’art. 3 Cost., poiché, attraverso la predetta distorsione dell’istituto, introdurrebbe indebitamente un «regime preferenziale» per alcune categorie di utenti a scapito di altre o, in altre parole, “condizioni limitanti” a carico di taluni cittadini ed in favore di altri, in funzione dell’esercizio del diritto, non previste dalla normativa statale e in contrasto con il carattere del diritto stesso quale diritto, di uso e gestione delle terre di collettivo godimento, riconosciuto ad ogni civis “in quanto appartenente ad una determinata collettività”.

In terzo luogo, la norma impugnata, non limitandosi alla disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici, ma spingendosi ad incidere sul regime della titolarità e dell’esercizio dei diritti dominicali sulle terre collettive (area di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto rientrante nella materia dell’«ordinamento civile”), si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l).

In quarto luogo, infine, ponendo delle condizioni di favore per taluni allevatori a discapito di altri, non solo in funzione dell’assegnazione delle terre civiche ma anche in funzione del pagamento del canone annuale, la norma censurata violerebbe gli artt. 101 e 102 TFUE (che prevedono il principio della parità di concorrenza tra operatori economici), nonché, per loro tramite, l’art. 117, primo comma, Cost. (che subordina l’esercizio della potestà legislativa regionale al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento eurounitario), e infine, l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la “tutela della concorrenza”.


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